Anche quest’anno, nella dichiarazione dei redditi 2021, è possibile beneficiare della detrazione al 19% dei canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede.
Requisiti
Dall’imposta lorda si può detrarre un importo pari al 19% dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede derivanti da:
- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98 e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;
- contratti di ospitalità
- atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative
La detrazione non è riconosciuta per i contratti di sublocazione.
I requisiti per avere diritto alla detrazione sono:
- l’università deve essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza dello studente e distante almeno 100 km e comunque in una provincia diversa.
- l’immobile locato deve essere nello stesso comune dove è l’università o in comuni limitrofi
Per la detrazione non è importante che l’università sia pubblica o privata, né il corso frequentato. La detrazione spetta anche per gli studenti iscritti a istituti tecnici superiori (ITS) e ai nuovi corsi istituiti presso Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggiati. Attenzione va prestata al fatto che la detrazione non spetta per:
- corsi post laurea (quali master)
- dottorati di ricerca
- corsi di specializzazione.
Limiti alla detrazione
La detrazione dell’affitto per gli studenti universitari fuori sede spetta entro il limite massimo di 2.633 euro. L’importo che sarà possibile richiedere a rimborso, pari al 19 per cento della spesa sostenuta, ammonta quindi ad un massimo di 500 euro circa.
Non rientrano tra le spese detraibili il deposito cauzionale, le spese condominiali o di riscaldamento comprese nell’affitto, così come il costo per l’agenzia immobiliare.
Attenzione. Se i canoni non sono pagati dallo studente ma da un familiare che abbia lo studente fiscalmente a carico, la detrazione spetta al familiare nei limiti suddetti. Nel caso in cui i genitori abbiano a carico due figli all’università, titolari di due distinti contratti, ciascun genitore può fruire della detrazione del 19% su di un importo massimo non superiore a euro 2.633.
Quando, invece, il contratto di affitto è cointestato a più soggetti, il canone dovrà essere suddiviso pro quota a ciascun intestatario e la detrazione sarà riconosciuta, entro il limite massimo di 2.633 per ciascun conduttore, soltanto a chi rispetterà i requisiti previsti (distanza, iscrizione all’università e via di seguito).
Documenti da conservare
- Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento;
- Quietanze di pagamento, dalla quale emerga che il versamento è stato effettuato con mezzi tracciabili;
- Autocertificazione con la quale si attesta di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge.