Anche per il 2021 è stato introdotto un sistema agevolato che permette di riscattare gli anni di studio (massimo 5) versando fino a 25 mila euro mentre in precedenza, con i calcoli tradizionali (parametrati alla retribuzione effettiva), si poteva arrivare per lo stesso riscatto a cifre anche di 80 mila euro.

Il riscatto della laurea agevolato rientra tra le misure per il riscatto dei contributi per periodi non coperti da contribuzione al fine di aumentare il montante contributivo per la pensione.

Costi

Per il 2021, secondo le indicazioni dell’Inps, il costo è pari a 5.264,49 euro per ogni anno di laurea. La norma prevede che non possano essere riscattati gli anni “fuori corso” quindi si va da un massimo di 26.322,45 euro per un corso di laurea di 5 anni a un minimo di 21.057,96 per un corso di 4 anni. La cifra in questione può essere rateizzata, senza applicazione di interessi, fino a un massimo di 10 anni.

L’onere di riscatto è interamente deducibile.

A chi spetta

Possono riscattare la laurea tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato. La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

Titoli di studio riscattabili

Si possono riscattare:

  • I diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni.
  • I diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni.
  • I diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni.
  • I dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.
  • I titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • Diploma accademico di primo livello
  • Diploma accademico di secondo livello.
  • Diploma di specializzazione.
  • Diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).

Può essere riscattata anche la laurea conseguita all’estero a patto che abbia valore legale in Italia.

Periodi di studio prima del 1996

Il riscatto light della laurea è applicabile anche per i corsi di studio prima del 1996. In questo caso bisogna optare per il calcolo contributivo degli anni di contributi previdenziali. Bisogna avere meno di 18 anni di contributi versati prima del 1996, almeno 15 anni di contributi versati alla data della richiesta del riscatto e almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1996. Per gli anni per cui si richiede il riscatto non bisogna aver versato contributi (gli studenti lavoratori non possono farlo). Al momento della domanda di riscatto degli anni di laurea bisogna essere titolare di almeno un contributo obbligatorio nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto. Chi non ha mai versato contributi all’Inps non può godere del riscatto light della laurea.

Dunque, in sintesi, per accedere al riscatto della laurea bisogna poter riscattare gli anni di studio che si collochino temporalmente dopo il 31 dicembre 1996 o in alternativa bisogna poter esercitare l’opzione contributiva per poter riscattare anni antecedenti al 1996 sulla base dei requisiti sopra riportati.

Attenzione! Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti. La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda.

Per maggiori informazioni e per la presentazione della domanda potete rivolgervi agli uffici del patronato Epas

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