Il beneficio addizionale consiste in  6 mensilità del  RDC destinate ai soggetti con specifici requisiti che intendano avviare, o abbiano avviato, una attività di lavoro autonomo.

Si tratta di un beneficio aggiuntivo rispetto alla mensilità ordinarie e sarà concesso a titolo di incentivo per l’avvio di:

  •  attività di lavoro autonomo,
  • di impresa individuale,
  •  di società cooperativa,

che vengano iniziate  entro i primi dodici mesi di fruizione del RDC. Il beneficio viene garantito una sola volta per ogni nucleo familiare.

I Requisiti

  • Risultare, al momento della presentazione della domanda, componenti di un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza;
  • Avere avviato, entro i primi 12 mesi di reddito, un’attività autonoma o di impresa individuale o aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • Non aver cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta, una delle attività per quale si chiede il beneficio addizionale;
  • Non essere componenti di un nucleo familiare che abbia già ottenuto il bonus.

L’importo del beneficio addizionale e’ pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. L’importo spettante è calcolato, con le consuete modalità, con riferimento al mese in cui l’attività è avviata. Sarà erogato  dall’INPS  entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato nella domanda, o tramite bonifico domiciliato.

Come fare domanda 

Per ottenere il bonus, il beneficiario del Rdc che ha aperto l’attività deve darne comunicazione all’INPS tramite il modello COM Esteso entro il limite di 30 giorni.

Nel caso in cui l’attività fosse già stata avviata e comunicata prima del decreto, il beneficiario può inviare una nuova comunicazione all’INPS con il nuovo schema di modello COM Esteso.

Attenzione! Nel caso l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale oggetto di incentivo cessi prima di dodici mesi dall’avvio, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di cooperativa  entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima, il beneficio verrà revocato.

Per assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda potete rivolgervi agli uffici del Caf Italia e del patronato Epas

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