Qualora il lavoratore percettore di NASpI svolga una nuova attività lavorativa – subordinata o autonoma – a seconda dei casi si può avere la cessazione dell’erogazione della NASpI, oppure la stessa può essere corrisposta, sospesa o ridotta.

Se il lavoratore in Naspi accetta un nuovo lavoro da dipendente, per non perdere l’indennità deve per prima cosa verificare se i due redditi percepiti o eventualmente percepibili, rientrano nel limite reddituale prescritto dalla normativa. Tale limite reddituale è pari a 8.145 euro.

Cosa deve fare successivamente? Il lavoratore, una volta appurato che la somma dell’indennità naspi e dello stipendio del nuovo lavoro da dipendente è inferiore al suddetto limite reddituale, deve procedere a comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. Inoltre, occorre che il datore di lavoro o l’utilizzatore in caso di contratto di somministrazione, siano diversi da quelli che hanno determinato il diritto alla Naspi a seguito del licenziamento del lavoratore.

Come cambia l’importo della NASpI? A seguito dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato compatibile con la disoccupazione, la misura dell’indennità viene ridotta, per tutto il periodo intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la fine della Naspi. Nello specifico, in tale periodo l’importo dell’indennità viene ridotto dell’80% e calcolata d’ufficio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quando l’indennità di disoccupazione decade o viene sospesa? Quando il lavoratore non provvede a comunicare all’Inps il reddito annuo previsto; se poi il rapporto di lavoro subordinato ha una durata pari o inferiore a 6 mesi l’Istituto applica la sospensione dell’indennità mentre se la durata è superiore o trattasi di un contratto a tempo indeterminato, vi è la decadenza del beneficio. La Naspi decade, inoltre, anche nel caso in cui venga superato il limite reddituale di 8.145 euro, fatta eccezione però se la durata del contratto è inferiore a 6 mesi, in tale ipotesi l’INPS applica sulla base delle comunicazioni obbligatorie, la sospensione dell’indennità per tutta la durata del contratto. Una volta concluso, l’erogazione della prestazione riprende per i mesi ancora spettanti.

Disoccupazione NASpI e nuovo lavoro autonomo, occasionale e parasubordinato: Nel caso in cui il lavoratore in NASpI intenda svolgere un nuovo lavoro autonomo, di impresa individuale o una nuova attività parasubordinata, non perde l’indennità solo se rispetta determinati requisiti di reddito e condizioni di compatibilità che sono:

1) Limite reddituale massimo pari a 4.800 euro;

2) Esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

3) Obbligo di presentare all’INPS un’autodichiarazione che attesti il reddito ricavato dall’attività lavorativa. Tale comunicazione, che deve essere presentata solo se non si effettua la dichiarazione dei redditi, va trasmessa all’Istituto entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se il lavoratore omette l’autodichiarazione, l’indennità NASpI non solo decade ma deve essere restituita a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa.

Come nel caso di lavoro subordinato, in tale periodo l’importo dell’indennità viene ridotto dell’80% e calcolata d’ufficio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Comunicazione dei redditi presunti: nell’ipotesi in cui la durata della NASPI superi l’anno solare ed il lavoratore svolga nel frattempo un lavoro autonomo, un’attività parasubordinata, occasionale, oltre che presentare l’autodichiarazione dovrà anche fare la nuova comunicazione del reddito presunto utilizzando il modello NASpI Com, entro il 31 gennaio di ogni nuovo anno in cui si percepisce la prestazione successivamente al primo anno. Tale comunicazione, che serve all’Inps per calcolare la riduzione dell’80% dell’importo perché il lavoratore durante la naspi svolge un lavoro autonomo, se non viene presentata determina la sospensione dell’indennità fino a quando l’INPS non acquisisce il modello.