La pensione di reversibilità spetta ai parenti superstiti in caso di decesso del pensionato o assicurato.

Si divide in pensione di reversibilità, quando si tratta di decesso del pensionato, e pensione indiretta, quando si parla di decesso dell’assicurato.

Com’è noto lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri redditi può provocare riduzioni della pensione spettante al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto. Sia la pensione di reversibilità che la pensione indiretta sono di regola pari al 60% della pensione percepita dal defunto ma in presenza di redditi personali superiori a tre volte il trattamento minimo Inps la quota di prestazione erogata nei confronti del coniuge si riduce di una percentuale tanto più elevata quanto maggiore è il reddito. Le soglie di riduzione sono fissate dall’articolo 1, comma 41 della legge Dini (legge 335/1995) e prevedono un abbattimento del 25, del 40 e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite ecceda rispettivamente di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps previsto per l’anno in corso moltiplicato per tredici mensilità.

Nel 2021 la soglia limite per non subire alcuna riduzione dell’importo della pensione è pari a 20.107,62 euro; nel caso in cui il coniuge del defunto consegua un reddito annuo superiore a tale soglia subirà una riduzione della prestazione spettante pari al 25%. Il taglio sale al 40% nel caso il reddito sia ricompreso tra la predetta soglia e i 26.810,16 euro ed arriva al 50% laddove il reddito del coniuge sia superiore a 33.512,70 euro annui (cioè oltre 5 volte il trattamento minimo inps).

QUANDO NON SCATTA LA RIDUZIONE

Le riduzioni non scattano sempre. I limiti di cumulabilità trovano applicazione nei casi di pensione spettante al solo coniuge, ai genitori o a fratelli e sorelle; non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili anche se in concorso con il coniuge. In tal caso l’ordinamento garantisce la possibilità di cumulare interamente la pensione del defunto con i redditi.

QUALI REDDITI CONSIDERARE

I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (Circolare Inps 38/1996). In ogni caso non deve essere valutato l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.

COME PRESENTARE DOMANDA E COSA FARE OGNI ANNO

La domanda deve essere presentata all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi il coniuge deve presentare una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello stesso anno, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione. In presenza di redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia secondo la quale il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

Per presentare la domanda rivolgetevi alle sedi del patronato Epas sul territorio

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