Esistono alcune alternative per andare in pensione prima dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. In particolare le possibilità sono 3:

  • Quota 100
  • Pensione anticipata
  • Opzione donna

Quota 100

La pensione “quota 100” è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge, ovvero almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Per raggiungere i 38 anni di contributi è valida la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto).

La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

I lavoratori che raggiungono i requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”, diversificata in base alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Pensione anticipata

Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini, indipendentemente dall’età anagrafica.

In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.

Per il conseguimento della pensione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

I lavoratori che raggiungono i requisiti possono conseguire il trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti, cosiddetta “finestra”.

Opzione donna

Possono accedere alla pensione con opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

  1. 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti nel caso di lavoratrici dipendenti;
  2. 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti nel caso di lavoratrici autonome.

Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, al ricorrere dei requisiti, possono conseguire la pensione rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre 2021.

Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.