Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si prevede che, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, potrà essere presentato anche qualora l’Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.

La novità è importante ed estenderà l’utilizzo dell’Isee corrente che, ricordiamolo, attualmente è invece previsto solo in uno dei seguenti casi:

  •  variazione della situazione lavorativa, quale sospensione, riduzione o risoluzione del rapporto; 
  • interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari esenti Irpef; 
  • se i dati reddituali dell’anno precedente la domanda hanno uno scostamento superiore al 25% rispetto a quella calcolata con i dati del secondo anno precedente.

L’Isee corrente ottenuto sulla base della variazione patrimoniale avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione dei dati.  Uguale validità per l’isee corrente aggiornato con modifiche sia della componente reddituale  che di  quella patrimoniale.

Queste novità, anche se formalmente già in vigore, hanno in realtà bisogno  di un aggiornamento dei moduli  DSU che l’INPS dovrà mettere a punto entro 30 giorni dalla data del decreto (25 agosto 2021)  che andrà poi  approvata dai Ministeri competenti.

Attenzione ai controlli!

Il Decreto prevede che, in caso di omissioni e difformità, l’attestazione ISEE corrente sarà  sostituita d’ufficio  e, nel caso si fossero già ottenute prestazioni agevolate sulla base di dichiarazioni mendaci, scatterà il divieto di ottenere l’Isee corrente per due anni.