Casa

In affitto

Detrazione di € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.

Contratto a canone concordato: detrazione di € 496 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 248 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.

Giovani inquilini di età compresa fra 20 e 30 anni che si trasferiscono dall’abitazione principale dei genitori (per i primi 3 anni): detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494.

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo (per i primi 3 anni, se trasferiti ad almeno 100km e in regione diversa): detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 496 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.

Di Proprietà

Mutuo: è detraibile il 19% sugli interessi passivi pagati fino a un massimo di € 4.000 per l’acquisto e fino a € 2.582 per costruzione o ristrutturazione della tua abitazione principale.
Intermediari: Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 1.000 se ti sei servito di un’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale.

Ristrutturazioni – risparmio energetico – verde – mobili

Bonus Facciate: per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% dell’intera spesa sostenuta. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Ristrutturazioni: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione su una spesa massima di € 96.000. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Ecobonus: puoi detrarre il 65% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. La spesa massima varia in base al tipo di intervento. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Bonus mobili: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per acquisto (ed eventuali spese di trasporto e montaggio) di mobili e grandi elettrodomestici (classe A+ o A per i forni con etichetta energetica) fino a un massimo di € 10.000 destinati a immobile oggetto di ristrutturazione dal 1 gennaio 2019. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus verde: puoi detrarre il 36% su una spesa massima di € 5.000 per interventi di “sistemazione a verde” di giardini o aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi e include la progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione delle opere. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Spese detraibili Condominio: si possono detrarre anche gli interventi sulle parti comuni del condominio: 50% per la manutenzione ordinaria, fino al 75% per la riqualificazione energetica in base al miglioramento della prestazione, il 36% per il bonus verde e fino all’85% per interventi antisismici.

Detrazione del 50% sui costi d’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, a servizio di condomini o delle singole abitazioni.

Superbonus: a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”), spetta una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta. La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi. (La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo).

Spese Assicurative: detrazione del 19% per le assicurazioni contro eventi calamitosi, senza limiti di spesa.

Salute

Spese sanitarie: puoi detrarre il 19% delle spese per farmaci, ticket, degenze ospedaliere, prestazioni specialistiche/chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE. Le detrazioni si applicano a una spesa complessiva superiore a € 129,11.

Spese veterinarie: puoi detrarre il 19% sulle spese superiori a € 129,11 sostenute per la cura di animali da compagnia. L’importo massimo per cui si ha diritto alla detrazione per il costo di visite, farmaci o interventi in favore di animali domestici, è di 500 euro per il periodo di imposta 2020. Detrazione forfetaria di € 1.000 per il mantenimento dei cani guida.

Disabilità
Spese mediche generiche e di assistenza specifica: deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nell’interesse proprio o di familiari, anche se non fiscalmente a carico.

Spese per integrazione e autosufficienza: è possibile detrarre il 19% sulle spese per facilitare integrazione e autosufficienza: acquisto mezzi necessari all’accompagnamento e deambulazione, acquisto veicoli, sussidi tecnici informatici, eliminazione barriere architettoniche, accompagnamento in ambulanza, servizi di interpretariato in caso di sordità, acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti.

Assistenza personale: è detraibile il 19% delle spese per addetti all’assistenza personale (es. badanti) in caso di non autosufficienza, su un tetto massimo di spesa di € 2.100 per i contribuenti con reddito inferiore a € 40.000. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico.
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 750 per assicurazioni sulla vita a tutela di persone con grave disabilità (beneficiari).

Famiglia

Contributi previdenziali e assistenziali: deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per i contributi versati da lavoratori autonomi, agricoli, ricongiunzione, fondo casalinghe e riscatto anni di laurea.
Se il riscatto della laurea è per un familiare a carico spetta una detrazione del 19%.
I contributi per la previdenza complementare, non dedotti in busta paga, sono deducibili fino a un massimo di € 5.164,57.

Detrazione del 50% in 5 anni per i contributi versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).

Contributi collaboratori domestici: I contributi versati per colf, badanti, babysitter ecc sono deducibili (dal 23% al 43%, in base al reddito) fino a un massimo di € 1549,37.

Assegni mantenimento ex coniuge: deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) dell’intero importo corrisposto all’ex coniuge.

Spese assicurative: è detraibile il 19% dei premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza su un limite massimo di € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di polizza.

Adozione internazionale: deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) per il 50% della spesa sostenuta.

Spese funebri: detrazione del 19% su un importo massimo di spesa di € 1.550 riferito a ciascun decesso.

Abbonamento al trasporto pubblico: puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 250 per gli abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali.

Bonus Vacanze: credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta. E’ la stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore che può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

 Figli*

* per i figli di età inferiore a 24 anni il limite di reddito per essere considerati a carico è di 4.000 €

Rette asilo nido (pubblici e privati): puoi detrarre il 19% su un importo massimo di € 632 per figlio.

Spese di istruzione: puoi detrarre il 19% sulle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per un importo che sale a € 800 per ciascun alunno. Rientrano in questa voce, se deliberate dall’istituto scolastico in funzione della frequenza, anche le spese per gite, assicurazione, altri contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa.

Università: puoi detrarre il 19% sulle spese per frequenza di corsi di laurea-perfezionamento sull’intero importo per le università statali e su un importo definito dal MIUR per gli istituti non statali.

Detrazione del 19% anche per il canone di affitto per gli studenti fuori sede, fino a un massimo di € 2.633.

Studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento): puoi detrarre il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Attività sportive: puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 210 per figlio di età compresa tra i 5 e 18 anni.

 Erogazioni liberali

Le erogazioni a favore di Onlus, associazioni di volontariato, enti del terzo settore, partiti politici, possono essere detratte dal 26% al 35% per una spesa massima di € 30.000. Per i versamenti alle Onlus, si può beneficiare della deduzione su un importo massimo pari al 10% del reddito.

Emergenza Covid: nuova detrazione con aliquota al 30% per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Sport bonus e art bonus: è previsto un credito d’imposta del 65% per le erogazioni a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, manutenzione , restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici (Sport Bonus), beni culturali pubblici (Art Bonus).

DETRAZIONI  FISCALI IN BASE AL REDDITO

Dal 2020 per chi possiede un reddito compreso tra i 120.000 e i 240.000 € le detrazioni fiscali degli oneri sono ridotte progressivamente fino ad azzerarsi al superamento dei 240.000 €. Fanno eccezione le spese sanitarie e i mutui che restano spettanti in misura piena.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione degli oneri spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La nuova disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.