L’Isee universitario è richiesto per accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Per le agevolazioni relative all’università, dalle borse di studio alla residenza negli alloggi universitari per fuori sede, sono previste regole ad hoc per il calcolo dell’ISEE.
Lo studente di età inferiore a 26 anni ai fini ISEE fa sempre parte del nucleo familiare con i genitori, anche in caso di genitori non conviventi, salvo i casi di specifica esclusione.
È prevista, però, anche la possibilità che lo studente possa essere considerato come nucleo familiare a sé, anche se di età inferiore a 26 anni, quando si verificano contemporaneamente le seguenti situazioni:
a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un familiare;
b) presenza di redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori a 6.500 euro all’anno.
Se la situazione di indipendenza economica non sussiste, in caso di genitori separati, o non coniugati non conviventi, l’ISEE dello studente è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente.
ISEE PER DOTTORATO DI RICERCA
Quando la prestazione universitaria si riferisce, invece, alle borse per i corsi di dottorato di ricerca, è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, utilizzando il modulo MB.1rid.
Il nucleo familiare ristretto è composto dal solo beneficiario (maggiorenne) a prescindere dal fatto che faccia ancora parte del nucleo familiare dei genitori. Se però il beneficiario è coniugato entrano a far parte del nucleo anche coniuge e figli, quando questi sono a carico.