L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili con disabilità grave, residenti in Italia, che si trovano o nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o nell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e quindi necessitano di assistenza continua.
Per coloro i quali, invece, hanno compiuto i 67 anni di età anagrafica, l’indennità di accompagnamento risulta essere l’unica indennità economica per loro percepibile.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza non reversibile e viene erogata dall’INPS in presenza dei seguenti requisiti:
- totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
- impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e necessità di un’assistenza continua;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari serve il permesso di soggiorno di almeno un anno (si veda l’articolo articolo 41 TU immigrazione);
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale
Per il riconoscimento del beneficio, non sono previsti limiti minimi o massimi di età e non vi sono limiti di reddito, a differenza di quanto avviene per l’assegno mensile di invalidità
L’assegno per l’anno 2022 è pari ad un importo di 529,94 euro e spetta per 12 mensilità senza limite di reddito: al pari delle altre prestazioni assistenziali è esente da Irpef e quindi non va dichiarata nella denuncia dei redditi.
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituti di degenza o per i fini riabilitativi, o presso ospedali.