Per le indennità COVID-19 introdotte dal Decreto Sostegni Bis, sono previste domande di riesame, inoltrabili tramite Patronato, nel caso in cui l’erogazione dei benefici sia stata respinta per non aver superato i controlli sull’accertamento dei requisiti necessari.
Nella fattispecie si tratta delle indennità COVID19:
- da 1600 euro: per i lavoratori del turismo, dello spettacolo e lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- da 950 euro: per i lavoratori autonomi della pesca;
- 800 euro: per i lavoratori agricoli a tempo determinato
Esito della domanda
I lavoratori possono consultare l’esito della propria domanda di indennità Covid-19 tramite il portale INPS o con l’aiuto del Patronato.
In seguito, si potrà decidere di inoltrare la domanda di riesame.
Si ricorda che, chi aveva fruito già dell’indennità prevista dall’art. 10 del decretolegge 22 marzo 2021 n.41, convertita poi dalla legge 21 maggio 2021 n.69, non ha dovuto presentare ulteriore domanda relativa al bonus previsto dal Decreto Sostegni Bis, ma ha ricevuto automaticamente anche la quota successiva.
Scadenza domanda di riesame
La scadenza per inviare le domande di riesame delle indennità Covid-19 respinte è di 20 giorni non perentori a partire dalla pubblicazione del Messaggio INPS n.3530 del 18 ottobre 2021 o a partire dalla data di comunicazione dell’esito di rigetto, se successiva.