Il decreto legge N. 30 del  13 Marzo reca interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena . Con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021, è  infatti prevista la possibilità di usufruire di congedi COVID e di bonus baby-sitting nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli.

Vediamo, più nello specifico, cosa prevede il decreto. Partiamo con il congedo parentale, riassunto per comodità nello schema sottostante:

  Retribuiti al 50% Non retribuiti
 

 

 

 

 

Chi ne ha diritto:

Lavoratori dipendenti, genitore di figlio (convivente) che ha meno di 14 anni

 

Lavoratori dipendenti con figlio con disabilità grave (ex art.4, L 104/1992) per il quale sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o la chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale

 

 

 

 

Lavoratori dipendenti, genitore di figlio (convivente) che ha fra i  14 anni e i 16 anni

 

Quando ne ha diritto: nel caso il figlio convivente sia risultato positivo al Covid o sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o, infine, sia stata disposta la quarantena da parte del dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale competente nel caso il figlio convivente sia risultato positivo al Covid o sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o, infine, sia stata disposta la quarantena da parte del dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale competente
In che modo chiederlo: Il lavoratore deve chiedere la fruizione del congedo al proprio datore di lavoro e (appena sarà disponibile) inserire la richiesta nel portale on-line dell’INPS. Il congedo può essere fruito alternativamente da uno dei due genitori  

Il lavoratore deve chiedere la fruizione del congedo non retribuito al proprio datore di lavoro

Possiamo notare come in entrambi i casi che sia retribuito o no, si ha diritto al congedo con il figlio positivo al covid, in casa per la Dad o messo ufficialmente in quarantena dall’ASL.

Ci sono novità anche per quanto riguarda il bonus babysitter, come già accennato, cominciamo con gli aventi diritto ovvero i Lavoratori, genitori di figlio (convivente) che ha meno di 14 anni, appartenenti però alle seguenti categorie:

  • Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
  • Lavoratori autonomi
  • Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (impiegato per l’emergenza covid)
  • Lavoratori dipendenti del settore sanitario (sia pubblico che privato) appartenenti a una delle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia medica e operatore socio-sanitario

Su quando si può richiedere, non ci sono variazioni, un lavoratore delle categorie sopracitate può richiedere il bonus babysitter nel caso il figlio convivente sia risultato positivo al Covid o sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o, infine, sia stata disposta la quarantena da parte del dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale competente

Per richiederlo occorre accedere al portale dell’INPS, utilizzare la procedura disponibile e si potrà chiedere la fruizione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (per un massimo di 100 euro settimanali); in alternativa si possono usare per l’iscrizione ai centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia. Attenzione perché per il bonus baby-sitter si può accedere solo se l’altro genitore non ha fruito di altri strumenti a disposizione dei genitori-lavoratori e NON è cumulabile con il “Bonus asili nido”.

In ultima istanza passiamo al lavoro agile: in questo caso i cambiamenti seguono in linea con la richiesta che sarà permessa a i lavoratori dipendenti, genitore di figlio (convivente) minore di 16 anni.

Da richiedere sempre, come il congedo e il bonus, se nel caso il figlio convivente sia risultato positivo al Covid o sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o, infine, sia stata disposta la quarantena da parte del dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale competente.

La richiesta ovviamente va fatta al datore di lavoro e si può fare in alternanza all’altro genitore. La richiesta può, però, essere rifiutata nel caso la prestazione lavorativa non possa essere effettuata in smartworking.

Per assistenza nelle richieste potete rivolgervi alla sede Epas più vicina:

https://cafitaliaemiliaromagna.it/dove-siamo/