In alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione, invalidità ecc.), il datore di lavoro non ha l’obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. Tuttavia in alcuni di questi casi, meritevoli di tutela, per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto alla pensione, la legge prevede l’accreditamento dei relativi contributi sul conto assicurativo dei lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO). Questi periodi, quindi, seppur privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, sono coperti sul piano pensionistico e vengono considerati utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione. 

Si tratta, in sostanza, di contributi non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore (perciò definiti “figurativi”) per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa.

Quali siano i contributi figurativi accreditabili lo determina in modo tassativo la legge:

In questi casi l’accredito avviene su domanda ma senza alcun costo per l’assicurato. Per tale motivo i contributi figurativi si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore alla pari dei contributi volontari.

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