I contributi previdenziali ed assistenziali versati  dai datori di lavoro per

  • addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri, etc.
  • addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane, etc.

sono deducibili nella dichiarazione dei redditi, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico. Nello specifico sono deducibili  dal reddito le somme effettivamente versate nell’anno precedente fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui, e solo relativamente alla parte a carico  del datore di lavoro.

La deducibilità si riferisce al principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri: vanno considerati, ad esempio,  sia l’importo versato il 10 gennaio 2020 di competenza  IV trimestre 2019,  che  i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2020 per i primi tre trimestri 2020.

E’ necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).

ATTENZIONE: L’unico autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, anche se utilizza un conto corrente non intestato a lui ovvero se il pagamento effettivamente viene fatto da terzi.

Solo per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, invece, il datore di lavoro può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.

Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l’assistente familiare, e viceversa.

Per usufruire dell’agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’assistente familiare.

PAGAMENTO CONTRIBUTI AL LAVORATORE DOMESTICO

Il pagamento trimestrale dei contributi va effettuato utilizzando l’avviso di pagamento pagoPA, che viene spedito al datore di lavoro dalla sede INPS di competenza entro il termine della scadenza dei pagamenti. L’avviso di pagamento inviato dall’INPS viene elaborato sulla base di un trimestre lavorato in maniera completa, senza eventuali assenze non retribuite o altre variazioni.
E’ possibile rivolgersi al Caf Italia per verificare la correttezza del calcolo ed eventualmente rielaborare l’importo se sono variate le condizioni del rapporto di lavoro.