Proroga fino a fine stato di emergenza per la deroga sui contratti di 30 giorni in agricoltura per i percettori di:

  • NASPI;
  • DISCOLL;
  • REDDITO DI CITTADINANZA;
  • CASSA INTEGRAZIONE.

Niente interruzione dei trattamenti di sostegno al reddito in caso di contratti brevi in agricoltura. La misura di promozione del lavoro agricolo prevista dal Decreto Rilancio 2020 e rinnovata dal Decreto Sostegni Bis resta confermata fino alla fine dello stato di emergenza che attualmente è fissato al 31 dicembre 2021, ma che con ogni probabilità subirà un’estensione, forse, al 30 giugno 2022.

E’ prevista la possibilità di stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori ai 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di reddito di 2.000 euro annui a:

  • percettori di ammortizzatori sociali a zero ore, solo per il periodo di sospensione dalla prestazione lavorativa;
  • percettori di indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL;
  • percettori di Reddito di Cittadinanza.

L’istituto precisa pertanto che il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC-com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti, come sarebbe ordinariamente previsto.

L’INPS aveva chiarito in merito alla contestuale percezione di NASPI e DISCOLL che, le indennità di disoccupazione non subiscono la sospenzione/decadenza dal diritto alla prestazione e neppure la riduzione dell’importo.

L’istituto precisa che i 30 giorni di durata concessa per i contratti si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, quindi l’interessato deve comunicare all’Istituto attraverso la trasmissione del modello NASpI, le giornate in cui nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.

ATTENZIONE: in caso di superamento dei limiti i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito accedente alla somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti.

L’istituto specifica anche che:

“La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile ai fini dei requisiti per l’accesso e ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione”.