Il nostro ordinamento ha previsto il cosiddetto congedo parentale, una misura che consente ai genitori di astenersi facoltativamente dal lavoro con l’obiettivo di soddisfare i bisogni del proprio figlio.
Il congedo parentale spetta ad entrambi i genitori per ogni bambino fino al compimento del dodicesimo anno.
La somma dei giorni di permesso usufruiti dal padre e dalla madre non può essere superiore a 10 mesi.
La durata precisa del congedo, poi, varia in base alla tipologia di occupazione dei genitori:
· 6 mesi per una madre dipendente;
· 6 mesi per un padre dipendente, che salgono a 7 se questo si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
· 10 mesi in caso di genitore solo;
· 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
· 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino per le lavoratrici autonome.
Il congedo parentale può essere richiesto anche dai genitori adottivi: i vincoli e la durata sono esattamente gli stessi. In questo caso, però, il congedo decade al compimento della maggiore età del figlio adottivo.
L’indennità di congedo non spetta a:
· genitori disoccupati o sospesi;
· genitori lavoratori domestici;
· genitori lavoratori a domicilio.
Gli importi della retribuzione assicurati durante il congedo parentale variano sulla base di determinati fattori.
Per un lavoratore o una lavoratrice dipendenti o autonomi:
· 30% della retribuzione nei primi 6 anni di vita del bambino;
· dai 6 agli 8 anni 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
· dagli 8 ai 12 anni i giorni di permesso non sono retribuiti.
La domanda per il congedo parentale va presentata preventivamente all’inizio del periodo di permesso richiesto. La richiesta va inoltrata all’INPS, ma è il datore di lavoro ad anticipare l’importo dell’indennità.