Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativo concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi 12 anni di vita. Si tratta di una scelta libera – ecco perché si parla di congedo facoltativo.

Il congedo parentale 2024 con Legge di Bilancio 2024 cambia dal 1° gennaio, prevedendo un altro mese l’indennità INPS spettante ai genitori lavoratori dipendenti.

Spetta sia alla madre che al padre, dura 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) da ripartire tra i due genitori. Per un periodo di 9 mesi è indennizzato dall’INPS. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Dal 2024 il congedo parentale cambia in forma e durata. Ovvero, se viene confermato quanto previsto tra le novità della Legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio del prossimo anno i genitori potranno beneficiare di 10 mesi di congedo parentale con diverse percentuali di retribuzione:

  • 1 mese retribuito all’80%;
  • 1 mese retribuito al 60%;
  • 8 mesi retribuito al 30%.

Fino al 2022, la copertura INPS per il congedo parentale era pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Era calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo.
Dal 2023 la copertura INPS è per 8 mesi pari al 30% della retribuzione e per un mese pari all’80% della retribuzione per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ma solo se fruito entro i primi 6 anni di vita come previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
Ora, tra le novità della Legge di Bilancio 2024, è stato inserito il mese retribuito al 60%.

IL CONGEDO PARENTALE NON SPETTA:

  • ai genitori disoccupati o sospesi,
  • ai genitori lavoratori domestici;
  • ai genitori lavoratori a domicilio.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

CHI HA DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE ALL’80%?

Il mese di congedo indennizzato all’80% introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 spetta solo ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Sono esclusi gli autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata per i quali è prevista una specifica normativa.

La circolare specifica che la norma prevede:

  • un solo mese dei 3 spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;
  • il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

L’INPS ha spiegato che:

  • la retribuzione media va calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo. È comprensiva del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati;
  • il genitore lavoratore dipendente che nel 2023 chiede periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità del 30%. Ma solo se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2023 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 18.321,55 euro (7.328,62 euro per 2,5).