L’INPS ha comunicato che dal 23 maggio 2022 la domanda per ricevere l’assegno per il congedo matrimoniale può essere inviata utilizzando la piattaforma unificata “HUB delle prestazioni non pensionistiche”.

L’assegno per il congedo matrimoniale è dedicato a lavoratori disoccupati e non in servizio e copre un periodo di 7 giorni in occasione di un matrimonio civile o concordatario oppure di una unione civile.
Il solo matrimonio religioso non è considerato per il trattamento.

Durante la compilazione online della domanda, gli utenti dovranno fornire diverse informazioni relative alle seguenti sezioni:

  • “Anagrafica e Residenza”;
  • “Dichiarazioni”;
  • “Informazioni per l’accredito del pagamento”;
  • “Riepilogo dati domanda”;
  • “Le mie richieste”.

I dati anagrafici del richiedente sono inseriti automaticamente dall’INPS, che li preleva dal database in suo possesso. In questa sezione l’utente dovrà inserire la data del matrimonio.

Durante la compilazione della domanda, nella sezione “Dichiarazioni” i richiedenti dell’assegno per il congedo matrimoniale dovranno dichiarare di:

  • essere in possesso dei requisiti necessari per l’erogazione della prestazione;
  • possedere la residenza nel territorio italiano prima del matrimonio/unione civile e di acquisire lo stato di coniugato in Italia;
  • non aver svolto attività lavorativa in Italia o all’estero alla data del matrimonio e per tutta la durata della prestazione;
  • essere stato richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile (da compilare solamente nel caso in cui il richiedente si trovava sotto le armi);
  • percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.

Nella sezione “Informazioni per l’accredito del pagamento”, l’utente dovrà selezionare una delle modalità di pagamento disponibili:

  • accredito su IBAN;
  • bonifico domiciliato presso ufficio postale.

Entro un anno dalla data di un matrimonio (civile o concordatario), o unione civile, possono richiedere un assegno per il congedo matrimoniale i seguenti soggetti:

  • lavoratori disoccupati che nei 90 giorni precedenti al matrimonio sono stati impiegati per almeno 15 giorni presso aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • lavoratori che anche se con regolare rapporto di lavoro non sono in servizio a causa di motivi giustificati, come ad esempio il richiamo alle armi.

L’importo dell’assegno è pari a sette giorni di retribuzione, otto per i lavoratori marittimi.

Se in possesso dei requisiti entrambi i coniugi hanno diritto all’assegno, mentre non possono riceverlo gli impiegati o i lavoratori che sono esclusi dalla normativa degli assegni familiari.

Le domande presentate prima dell’introduzione della nuova procedura sono considerate valide dall’Istituto e saranno gestite con le modalità utilizzate finora.