Dalla Ctp di Reggio Emilia arriva una smentita a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alle agevolazioni previste per la ristrutturazione della prima casa e l’acquisto del box auto.

In particolare, la sentenza della Commissione tributaria provinciale chiarisce che, sebbene i due immobili vengano acquistati con il medesimo atto notarile, i bonus fiscali a beneficio dell’acquirente sono da considerarsi autonomi.
La vicenda che ha originato la sentenza n. 253/2/17 della Ctp di Reggio Emilia vedeva coinvolto un contribuente accertato ai fini Irpef.

Con un rogito notarile stipulato nel settembre 2011 il soggetto aveva comprato, dall’impresa che lo aveva ristrutturato, un immobile abitativo e un garage di pertinenza, chiedendo l’applicazione delle agevolazioni di legge ritenendo di aver diritto agli sgravi per ciascuno degli immobili acquistati.

L’Agenzia delle entrate, tuttavia, aveva riliquidato le dichiarazioni dei redditi del contribuente, sostenendo che la detrazione spettante dovesse essere calcolata sul 25% del prezzo di acquisto di entrambi gli immobili (casa e pertinenza), fino a un massimo di 48 mila euro complessivi.

La rettifica era basata, tra l’altro sulla propria circolare n. 24/2004 (punti 1.2 e 1.3). il contribuente, convinto della bontà delle proprie argomentazioni, decide quindi di rivolgersi ai giudici, i quali, disconoscendo l’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria nella propria prassi, danno ragione al ricorrente affermando che all’epoca dei fatti erano vigenti entrambe le agevolazioni.