Nel 2021 l’ecobonus si applica nella misura del 50% anche per la spesa relativa alle schermature solari.
Il bonus per le tende da sole è tra quelli per i quali si potrà optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito fino al 31 dicembre 2021, una possibilità che consente di recuperare in tempi celeri la detrazione spettante, che è di prassi spalmata in 10 anni.
Le schermature solari rientrano, tra l’altro, tra le spese per le quali la detrazione spettante sale al 110%, se eseguita congiuntamente ai lavori trainanti del superbonus.
Il bonus del 50% spetta per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, ossia:
- tende esterne (EN 13561), come ad esempio tende da sole o tende a rullo;
- chiusura esterne (EN 13659), come ad esempio persiane, veneziane, frangisole;
- chiusure interne (EN 13120), come ad esempio i rulli avvolgibili.
Le tende da sole, al pari di tutte le schermature solari, rientrano nell’ecobonus del 50% esclusivamente se montate in modo solidale all’involucro edilizio o a suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie.
Così come la generalità delle spese ammesse all’ecobonus, anche il bonus per le tende da sole spetta solo per i lavori effettuati su edifici esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso.
Per calcolare l’importo dell’agevolazione spettante bisogna invece considerare le seguenti spese:
- fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
- opere provvisionali e accessorie.
Oltre a capire quali sono le spese che teoricamente rientrano nell’agevolazione, per capire come funziona il bonus tende da sole è necessario analizzare quelli che sono i requisiti tecnici.
Innanzitutto, spiega l’ENEA, le schermature devono essere:
- applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
- mobili;
- schermature “tecniche”.
Per quel che riguarda le schermature solari, è poi fondamentale che queste possiedano un valore del fattore di trasmissione solare totale, accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta, inferiore o uguale a 0,35.
Si tratta evidentemente di requisiti che richiedono un confronto con il rivenditore, e che si consiglia di verificare prima di procedere all’acquisto.
Il pagamento va effettuato con bonifico bancario o postale parlante, da cui si evince la causale di legge, il codice fiscale, il numero e la data di fattura. In questa si deve riportare la dicitura: “Schermature solari ai sensi del D.lgs 311/2006 allegato M”. Alla fine dei lavori, in via telematica, va inviata al sito web dell’Enea la scheda descrittiva dell’intervento, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.