A partire dall’1 settembre riapre lo sportello telematico per richiedere il bonus SaR.
Il Sostegno al Reddito, chiamato anche bonus SaR 2023 o bonus disoccupati, è un’indennità fino a 1.000 euro per i lavoratori che hanno avuto contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, e che ora sono disoccupati.

Hanno diritto alla prestazione tutti i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, a condizione che:

  1. siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;
  2. siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il lavoro;
  3. siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

È possibile richiedere la prestazione ogni qualvolta si maturano ex novo i requisiti.

L’importo del bonus SaR 2023 è pari a:

  • 1.000 € al lordo delle imposte previste dalla legge, per chi ha i requisiti del punto 1 o 2;
  • 780 € al lordo delle imposte previste dalla legge, per chi ha i requisiti del punto 3.

Una volta che il beneficiario è disoccupato da almeno 45 giorni, deve attendere almeno altri 60 giorni prima di poter presentare la domanda di sostegno al reddito e, da quel momento, ne ha a disposizione altri 68 entro i quali inviarla. La domanda, quindi, deve essere presentata tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

Solo dopo aver maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, il beneficiario può sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro senza perdere il diritto al bonus SaR 2023.

Inoltre, se il disoccupato sottoscrive un contratto di lavoro di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva prima dei 45 giorni di disoccupazione, questi ultimi vengono sospesi a partire dal giorno di inizio del nuovo lavoro e:

  • ai fini del bonus vengono considerati sia i giorni di disoccupazione prima del nuovo contratto di lavoro che quelli dopo;
  • il periodo utile per presentare la domanda di sostegno al reddito verrà prolungato di altri 7 giorni (perciò, fino al 180° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione).

Se ci sono eventi sospensivi del rapporto di lavoro, ad esempio per malattia, maternità o infortunio che si concludono dopo la cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, il giorno di inizio della disoccupazione è il giorno stesso in cui termina l’evento sospensivo.

I documenti per la domanda del bonus SaR 2023 sono:

  • documento d’identità del richiedente;
  • codice fiscale;
  • copia delle buste paga dell’Agenzia per il Lavoro attestanti l’anzianità lavorativa e a conferma delle giornate svolte in somministrazione (110 o 90 giornate maturate negli ultimi 12 mesi). È obbligatoria tra le buste paga quella di cessazione;
  • estratto contributivo emesso dall’INPS dopo almeno 105 gg dalla cessazione dell’ultimo giorno di lavoro (emesso dal 106° giorno), attestante i 45 giorni di disoccupazione;
  • eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità dove necessari. Qualora l’evento sospensivo termini dopo la data di cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, bisogna fornire la documentazione attestante la fine dell’evento;
  • documento con le coordinate bancarie “IBAN” e la titolarità del conto corrente bancario o postale del richiedente del sostegno al reddito. In caso di bonifico domiciliato, non è necessario questo documento (dal 1° marzo 2023, però, non sarà più previsto il bonifico domiciliato);
  • in caso di dimissioni volontarie per giusta causa: documentazione rilasciata dall’INPS attestante il riconoscimento della NASpI.

La domanda del bonus deve essere presentata esclusivamente su Forma.temp attraverso il sistema FTWeb.