Il decreto attuativo sul BONUS MODA 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre.

L’obiettivo del provvedimento è di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure delle chiusure adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Riguarda le rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo come compensazione con F24. Proprio come previsto dal Decreto Legge n. 34 del 2020 e modificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2021, possono accedere al credito d’imposta i soggetti, esercenti attività d’impresa operanti:

  • nell’industria tessile e moda;
  • nella produzione calzaturiera e nella pelletteria;
  • altre aziende del settore tessile, moda e accessori

Ciascun beneficiario può visuallizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per chiedere il BONUS MODA deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

La domanda si presenta in via telematica sul sito, compilato:

  • direttamente dal beneficiario;
  • tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia al beneficiario una ricevuta che ne attesta la presa in carico e può comunicare lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.