Con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulla definizione agevolata degli avvisi bonari con sanzioni ridotte dal 10% al 3%, come previsto dalla legge di Bilancio.
La misura si applica alle comunicazioni sulle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021. Esempi concreti di calcolo mostrano quali sono le possibilità rese possibili dalla norma, come la definizione agevolata delle rateazioni in corso al primo gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Nel caso di imposte non versate o versate in ritardo, ma anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973 (ritardo non superiore a 7 giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10 mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), le sanzioni passano dal 10 al 3%. A queste eventualità, si possono aggiungere alla definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il primo gennaio 2023.

In caso di notifica da Agenzia delle Entrate di un avviso bonario, il contribuente ha tre possibilità: pagare quanto richiesto con uno “sconto” immediato sulle sanzioni, chiedere all’Ufficio di annullare, in autotutela, l’avviso bonario in quanto “errato”, non fare nulla, sapendo però che, in quest’ultimo caso, il Fisco provvederà all’iscrizione a ruolo del debito inviando una cartella esattoriale con le sanzioni in misura piena.