A seguito di separazione il coniuge che eroga l’assegno di mantenimento ha diritto alla deduzione dello stesso dal proprio reddito. Mentre il coniuge beneficiario deve tassare la somma percepita dall’assegno di mantenimento. Questo in quanto il reddito è considerato assimilabile a quello derivante da lavoro dipendente.

Con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale viene sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio. Fino a quel momento rimane attivo il dovere di assistenza materiale al coniuge. E’ proprio questo aspetto che porta alla determinazione dell’assegno di mantenimento.

L’assegno di mantenimento (o divorzile) è una forma economica di sostentamento erogata al coniuge che ha redditi insufficienti per adempiere alle proprie necessità.

Il coniuge con maggiori disponibilità reddituali è chiamato a sostenere i coniuge in difficoltà. Condizione essenziale affinché si generi tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri.

La cessazione del vincolo matrimoniale a seguito di separazione o divorzio porta con sé risvolti di natura fiscale quando il coniuge deve corrispondere all’altro un assegno finalizzato a soddisfarne il mantenimento o il diritto agli alimenti.

La corresponsione di un Assegno di Mantenimento tra due coniugi comporta per gli stessi diverse conseguenze a livello fiscale che è opportuno tenere in considerazione:

  • Deducibilità ai fini IRPEF dell’intero importo corrisposto. Il coniuge erogante l’assegno divorzile ha diritto di poter dedurre dal proprio reddito imponibile IRPEF l’importo corrisposto. Questo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n 917/86;
  • Tassazione del reddito incassato ai fini IRPEF. Il coniuge beneficiario dell’assegno è tenuto ad indicare la somma riscossa in dichiarazione dei redditi. Trattasi, infatti, di componente di reddito riconducibile a quelli assimilati al lavoro dipendente.

Da un punto di vista fiscale, quindi, esiste un sistema di pesi e contrappesi che porta ad una:

  • Deduzione fiscale per il soggetto che eroga il reddito;
  • Tassazione dello stesso reddito per il beneficiario.

Per l’ottenimento della deduzione fiscale è necessario che i versamenti a favore dell’altro coniuge siano giustificati da:

  • Certificazioni di pagamento mensili;
  • Copia della sentenza di separazione o di divorzio.

In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato anche il codice fiscale del coniuge che percepisce tale somma.

In caso di somme corrisposte per il “contributo casa” è necessario aggiungere il contratto di locazione con la documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali nonché la documentazione comprovante i versamenti effettuati.

Infine, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, il soggetto che eroga l’assegno potrà portare in deduzione il relativo importo (senza limitazioni) indicandolo:

  • Nel rigo E 22 (in caso di presentazione del modello 730) o
  • Nel rigo RP 22 (in caso di presentazione del modello Redditi PF).

Il coniuge percettore dovrà assoggettare a tassazione l’importo percepito come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per fare questo dovrà indicare il reddito:

  • Nei righi C6/C8 (in caso di presentazione del modello 730) o
  • Nei righi RC 7/RC 8 del modello Redditi Persone fisiche.