Con l’introduzione dell’assegno temporaneo nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021 il valore mensile dell’ANF per il medesimo periodo è aumentato di 37,50 euro per ciascun figlio nei nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i nuclei familiari di almeno tre figli. La nuova misura è destinata anche ai lavoratori domestici, per i quali l’INPS applicherà l’aumento in automatico al momento della liquidazione dell’importo spettante a seguito della presentazione della domanda ANF.
Chi ne ha diritto?
Gli assegni familiari Inps 2021 spettano ai lavoratori domestici, baby-sitter, colf e badanti, in relazione:
- ai contributi versati dal datore di lavoro nei trimestri precedenti, (ad esempio per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021);
- alla tipologia del nucleo familiare (ad esempio nucleo con componenti con invalidità al 100%),
- al numero dei componenti familiari (genitori e minori di 18 anni nella maggior parte dei casi),
- ai redditi del nucleo familiare richiedere l’assegno familiare. Per quanto riguarda il periodo 2020-2021, bisogna considerare i redditi dell’anno 2019.
Il nucleo familiare dell’avente diritto all’ANF può essere formato da:
- il richiedente;
- il coniuge non separato legalmente;
- l’unito civilmente ai sensi dell’art. 1 della legge n. 76 del 20/05/2016,
- i figli inferiori a 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili, impossibilitati a lavorare;
- figli di età tra 18 e 21 anni (studenti o apprendisti) se il nucleo familiare è composto da più di tre figli tutti di età inferiore a 26 anni;
- se il richiedete è straniero, fanno parte del nucleo anche i figli non residenti in Italia, se non hanno diritto agli assegni familiari nel loro paese di residenza ed hanno stipulato una convenzione con l’Italia (è necessario allegare alla domanda il certificato di cittadinanza del richiedente e lo stato di famiglia dei familiari che risiedono dello Stato estero, tradotto e legalizzato in lingua italiana);
- le sorelle, i fratelli ed i nipoti del richiedente, quando siano minori di età o maggiorenni inabili;
- i figli di genitori se conviventi, o non conviventi se sono fiscalmente a carico (in questo caso bisogna richiedere un’autorizzazione agli assegni familiari)
Reddito familiare
I periodi di pagamento degli ANF vanno dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente e il reddito di riferimento è l’ultimo fiscalmente accertato con modello fiscale (CU; 730; Unico)
Il reddito da considerare è quello riferito ai componenti del nucleo, come sopra individuato, al momento della domanda. È da tener presente che ai fini del riconoscimento dell’ANF, questo non spetta se il reddito da lavoro dipendente (di tutto il nucleo familiare) risulta inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.
Come fare domanda
La domanda deve essere inviata in modalità telematica. L’assegno è pagato direttamente dall’INPS con due rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall’interessato nel modello di domanda (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
Gli assegni familiari si possono richiedere entro cinque anni dalla data di invio della domanda ed il pagamento avverrà entro 120 giorni dalla data di presentazione della stessa.
Per assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda, potete rivolgervi agli uffici del patronato Epas