E’ partito il 17 giugno l’invio delle istanze per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Al debutto in contemporanea una delle novità previste dal decreto legge n. 79/2021: in parallelo all’assegno ponte, infatti, dal 1° luglio 2021 nel calcolo degli ANF entrerà l’aumento dell’importo, pari a 37,50 o 55 euro per figlio.

Non cambiano, invece, le modalità di invio della domanda per gli ANF: la richiesta all’INPS potrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari. Da due anni, infatti, i lavoratori dipendenti non possono più consegnare il modulo cartaceo al datore di lavoro, ma la richiesta di erogazione dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica all’INPS.

Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti del privato, e l’invio è necessario anche per chi già fruisce degli assegni al nucleo familiare.

Come anticipato, agli aventi diritto all’assegno al nucleo familiare è riconosciuto un incremento pari a:

  • 37,5 euro per ciascun figlio, nei nuclei familiari fino a due figli;
  • 55 euro per ciascun figlio, nei nuclei familiari di almeno tre figli.

La novità è legata all’introduzione dell’assegno ponte per i non percettori di ANF, da qui a fine anno, in vista dell’entrata in vigore da gennaio 2022 dell’Assegno Unico Universale per i Figli, che dovrebbe poi assorbire gli assegni familiari.

Si attende in ogni caso un’apposita circolare INPS nei prossimi giorni sulle modalità di calcolo.