Il nuovo anno porta interessanti novità in tema di spesometro e di credito di imposta per diverse categorie di imprese: in questa nota ci soffermiamo in particolare su due fattispecie e sulle relative comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate al fine di fare chiarezza sugli argomenti in questione. Mediante la Risoluzione n. 2/E del 5 gennaio 2018, le Entrate fanno riferimento all’utilizzo dei crediti di imposta riconducibili all’adeguamento tecnologico necessario alle nuove trasmissioni telematiche Iva del 2017: nello specifico, si tratta dei crediti d’imposta riconosciuti dall’articolo 21-ter del dl n. 78/2010 per i quali l’Agenzia delle entrate ha istituito gli appositi codici tributo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24 con decorrenza dal 1° gennaio scorso. Andando più nel particolare, siamo di fronte a due crediti di imposta: il primo nella misura una tantum di 100 euro, è stato istituito dall’articolo 21-ter, comma 1, del dl n.78/2010 ed è riconosciuto a fronte dei costi sostenuti per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto nuovo spesometro) e delle nuove liquidazioni periodiche Iva; il secondo nella misura una tantum di 50 euro, è invece disciplinato dal comma 3 del medesimo articolo 21-ter del dl. 78/2010 ed è riconosciuto agli stessi soggetti di cui sopra, nel caso in cui, sussistendone i presupposti, abbiano esercitato entro il 31 dicembre 2017 scorso, anche l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Affinché il diritto ai crediti di imposta possa concretizzarsi, occorre aver sostenuto costi per l’adeguamento tecnologico finalizzato ai nuovi obblighi telematici Iva e aver realizzato nell’anno di sostenimento di tali costi, generalmente il 2017, un volume d’affari non superiore a 50.000 euro. Considerata la particolare tipologia dei costi sostenuti, per l’adeguamento tecnologico, l’aver affidato a terzi le nuove trasmissioni telematiche non darà diritto ad alcun credito d’imposta, nonostante la presenza di un aggravio di oneri nei conti economici. Il Cafitalia resta ovviamente a disposizione dei contribuenti per fornire tutte le informazioni e l’assistenza necessaria in materia.