La campagna per il 730 del 2021 sta per iniziare e i contribuenti cominciano ad informarsi su tutte le possibili detrazioni che si possono ottenere.

Le spese che si possono “scaricare” dal reddito e che producono un recupero dell’Irpef trattenuta dal datore di lavoro durante l’anno di imposta precedente quello in cui si presenta la dichiarazione, hanno subito, però, numerosi cambiamenti. In primo luogo, per quanto riguarda la tracciabilità.

Non sorprende infatti che con i nuovi mezzi e il costante aggiornamento, lo stato italiano cerchi di combattere più aspramente l’evasione fiscale, lo abbiamo visto con il limite al contante e l’obbligo del POS. Cambiamenti che arrivano anche in ottica 730 dato che, per molte detrazioni irpef, adesso vige l’obbligo di tracciabilità, e quindi si riceveranno solo se effettivamente tracciate e riconosciute, con mezzi di pagamento come bancomat, carte di credito e prepagate, assegni (bancari e circolari), bonifici e giroconto.

In pratica per avere diritto alla detrazione fiscale che resta fissata sempre al 19%, occorre che si sia evitato il pagamento in contanti. E in vista delle spese che si vanno a sostenere quest’anno e che si porteranno in detrazione l’anno venturo,il trend resterà questo.

Quindi per le spese effettuate nel 2020, non tracciabili, non si avranno detrazioni, con le uniche eccezioni delle seguenti spese:

  • Spese per l’acquisto di medicinali e dei dispositivi medici;
  • Spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

che restano detraibili a prescindere dallo strumento di pagamento utilizzato (anche i contanti quindi.

Pertanto, ad esclusione delle spese sostenute in farmacie e parafarmacie, o di quelle sostenute per visite specialistiche, analisi di laboratorio e analisi presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, tutte le altre devono sottostare alla regola che prevede l’uso di moneta elettronica.

Oltre ad usare lo strumento elettronico di pagamento, in capo al contribuente anche l’onere della prova, perché occorre dimostrare l’utilizzo dello strumento di pagamento ammesso, mediante prova cartacea della transazione. Serve quindi la ricevuta bancomat piuttosto che l’estratto conto dove si evinca il movimento. In alternativa vanno bene anche le copie dei bollettini postali di versamento, oppure le copie dei Mav o delle ricevute PagoPa. Vale anche la semplice annotazione in fattura del pagamento sostenuto tramite strumento elettronico. In quest’ultimo caso è il soggetto a cui è stato effettuato il pagamento che deve annotarlo.