Cos’è la disoccupazione agricola?

La disoccupazione agricola è un’indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

A chi spetta?

  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno

Quando spetta?

L’indennità spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente

Possono essere utilizzati per raggingere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile

Quanto spetta?

L’indennità spetta:

  • per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità, infortunio… e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo;
  • nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni