La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. è necessario compilare l’apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente presentarlo all’ufficio locale dell’Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”, sito in Roma, Via Canton, 20 – CAP 00144. Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e della tassa ipotecaria, utilizzando il modello F23. Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia del Territorio.

Chi deve pagarla e quanto si paga 

Sono obbligati al pagamento dell’imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti: beni immobili e diritti reali immobiliari. La valutazione degli immobili avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento (vedi più avanti calcolo del valore catastale ai fini dell’imposta catastale e ipotecaria); azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile); obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato); aziende (il valore è dato dal patrimonio netto contabile senza valutare le immobilizzazioni e l’avviamento); crediti e denaro; beni mobili (gioielli, mobili). La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell’asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).

L’imposta di successione à determinata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede. In particolare, sono previste le seguenti aliquote: 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro; 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede; 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioé senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone. L’imposta di successione è calcolata dall’ufficio, in base alla dichiarazione presentata e previa correzione di eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile. L’importo eventualmente dovuto è notificato al contribuente attraverso un avviso di liquidazione

Le imposte ipotecaria e catastale e l’agevolazione “prima casa” Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all’imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. Queste, sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all’1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla rettifica di valore. Se all’interno dell’asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come “prima casa”, è previsto il pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro per ciascuna imposta). L’agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione cd. “prima casa”.

NOVITÀ: L’Articolo 28 al comma 7 – Dichiarazione della successione è stato così modificato da: Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 Articolo 11 comma 7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.