Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.
Il modello è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri. Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest’obbligo.

Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati.

Il contribuente che ha l’obbligo (oppure l’interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se può o meno utilizzare questo modello.

Possono utilizzare il Mod. 730:
  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno al mese di giugno
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. C bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovra’ effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono rivolgersi:
  • al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
  • ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera 2A” nella casella 2730 senza sostituto” e nel riquadro 2Dati del Sostituto d’Imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella 2mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Da quest’anno gli amministratori di condominio possono presentare il quadro 730/K; oppure scegliere di presentare il modello 730 e poi in maniera autonoma presentare il quadro AC del Modello Unico PF entro i termini previsti propri del modello utilizzato.
La compilazione del quadro K deve quindi essere effettuata dagli amministratori di condominio negli edifici in carica al 31 dicembre 2020.