La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La DSU serve per accedere alle prestazioni sociali agevolate: asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie ed altro ancora. Il nuovo ISEE accoglie informazioni sul nucleo familiare nel “Modello Base” (MB), e su tutti i suoi componenti nei “Fogli Componente” (FC).
Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1). In alcune situazioni particolari il modello MINI non e’ sufficiente, pertanto si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive.
Il modello MINI non puo’ essere presentato quando ricorre una delle situazioni seguenti:
- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, ne’ conviventi;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
In tali casi deve essere compilata la DSU nella sua versione estesa.
La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo.
Modelli da utilizzare in funzione della prestazione da richiedere
- DSU MINI: consente di calcolare l’ISEE Ordinario valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.
- DSU cd. “Integrale”: va compilata se ricorrono alcune situazioni familiari (es. disabilità, genitori non coniugati e non conviventi tra loro) o per l’accesso ad alcune prestazioni (es. diritto allo studio universitario, socio-sanitarie).
- DSU ISEE Corrente: va compilata per richiedere l’ISEE Corrente in caso di variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti.
Lo studente universitario
Lo studente universitario è autonomo quando si trova in entrambe le seguenti condizioni:
- è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni dalla data di iscrizione per la prima volta al corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- presenta adeguata capacità di reddito.
Se manca una o entrambe le condizioni lo studente è attratto nel nucleo familiare dei propri genitori senza il proprio coniuge e i figli qualora esistenti. Nel caso in cui i genitori dello studente non autonomo appartengano a nuclei familiari distinti e’ necessario individuare il genitore di riferimento nel cui nucleo lo studente sarà attratto secondo le regole ordinarie. Restano valide le regole di inclusione, nel nucleo di riferimento, del genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il beneficiario come figlio.
ISEE Ordinario o Standard è valevole per la generalità delle prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).
ISEE Università serve per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.
ISEE Sociosanitario serve per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario (solo beneficiario, coniuge e figli). Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto e’ composto dalla sola persona con disabilità.
ISEE Sociosanitario – Residenze Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.
ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario. Se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall’altro genitore, in sede di calcolo dell’ISEE si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio beneficiario (salvo i casi di esclusione). Ma anche quando l’altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa puo’ essere necessario tenere conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, se non c’è un provvedimento dell’autorità giudiziaria che preveda il versamento di alimenti per il mantenimento del figlio).